COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C.D. Roncalli categoria Gioovanissimi Prov. Gir. D Gara A.C. Parabiago / A.C.D. Roncalli del 08/11/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.C.D. Roncalli categoria Gioovanissimi Prov. Gir. D Gara A.C. Parabiago / A.C.D. Roncalli del 08/11/2008 La società A.C.D. RONCALLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente MORGANTI MAURIZIO fino al 30/04/2009, Comunicato n. 18 del Comitato di Legnano del 13/11/2008. La reclamante lamenta l’eccessività delle sanzioni disciplinari inflitte dal G.S., in quanto il dirigente non si è rivolto al direttore di gara con le frasi riferite nel rapporto arbitrale. La Commisisone Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n.5 del C.G.S., sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, rileva: Il direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha confermato il contenuto del suo referto; ha ribadito, inoltre, il grave comportamento posto in essere dal Dirigente Morganti Maurizio, confermando il tenore ingiurioso delle frasi rivoltegli verso la fine della gara e , in particolare, la circostanza del rientro in campo del Dirigente dopo l’espulsione, istigando i propri calciatori alle proteste. La versione dell’arbitro, fonte privilegiata di prova, contraddice gli argomenti difensivi posti a sostegno del reclamo e non può essere posta a base della decisione della Commissione. Il Comportamento posto in essere dal sig. Morganti Mauriozio merita severa censura, soprattutto perchè compiuto in presenza di calciatori giovanissimi; tuttavia non essendo connotato da atteggiamenti violenti, ma ripetutamente ingiuriosi e di protesta, la sanzione da infliggere può essere moderatamente ridotta. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto. riduce l’inibizione al Dirigente Morgantri Maurizio a tutti il 08/03/2009. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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