COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso decisioni merito gara Francavilla – Sambmontecassiano Calcio, del 15.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 19/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAMBMONTECASSIANO CALCIO avverso decisioni merito gara Francavilla – Sambmontecassiano Calcio, del 15.11.2008 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 76 del 26.11.2008. Con la decisione impugnata, il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, rilevata la fondatezza del reclamo proposto dall’A.S.D. Francavilla F.C., atteso che il calciatore Fosfati Manuel, in forza all’odierna reclamante, risultava schierato nella gara de qua in posizione irregolare perché non aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica inflitta come da Com. Uff. n. 156 del 21 maggio 2008, ha disposto a carico dell’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, oltre alla squalifica del calciatore per un’ulteriore giornata ed all’inibizione del dirigente Chiaraluce Carlo fino a tutto il 10 dicembre 2008. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio, deducendo, anche avanti questa Commissione, di essersi attenuta a quanto riportato nel Com. Uff. n. 172, pubblicato dal Comitato Regionale Marche in data 30 giugno 2008 nel quale, nell’elenco dei calciatori con residui di squalifica da scontare oltre la stagione sportiva 2007/2008, non era presente il Fosfati Manuel e, comunque, che lo stesso giocatore non doveva essere squalificato, non essendo stato ammonito nella gara di andata dei play-out disputati dalla propria squadra. L’A.S.D. Francavilla F.C., controinteressata, con missiva del 5 dicembre 2008, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, concludendo per l’inammissibilità ed il rigetto del reclamo di controparte perché infondato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti del procedimento; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti, dai quali è emerso che il calciatore Fosfati Manuel: o è stato effettivamente squalificato, nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso militava nel Francavilla, per una gara per recidività in ammonizione - seconda infrazione in gara play-out e conseguente automatica squalifica – confermata con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 156; o a far data dal 4 settembre 2008, risulta tesserato a favore dell’odierna reclamante; o ha preso parte a tutte le gare del Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F”, fin qui disputate dalla propria squadra nella stagione sportiva in corso; • disattese le argomentazioni della reclamante in merito all’ammonizione relativa alla prima gara di play-out, asseritamene comminata per errore al proprio tesserato, in quanto il relativo provvedimento è stato pubblicato sul Com. Uff. n. 152 del Comitato Regionale Marche, in data 14 maggio 2008; • considerato che a norma dell’art. 22, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, … la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società … ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3”; • rilevato che il calciatore Fosfati non aveva ancora scontato il residuo di squalifica alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare; • ritenuto, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, che non assume alcun rilievo il fatto che il Fosfati non risulta nell’elenco dei tesserati che, al termine della stagione sportiva scorsa, non avevano scontato interamente le proprie squalifiche, poiché tale pubblicazione, come peraltro puntualmente precisato nella prima pagina del relativo Com. Uff., riveste carattere meramente informativo; • ritenuta, alla luce delle superiori argomentazioni, ogni altra questione in esse assorbita; • ritenuta, in conclusione, la decisione impugnata corretta e congrua, in relazione alla violazione commessa dalla reclamante, la sanzione ad essa comminata, unitamente a quella a carico del calciatore e del dirigente accompagnatore; • preso atto che il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con missiva del 4 dicembre u.s., ha inoltrato denuncia alla Procura Federale della FIGC, per le irregolarità sopra descritte, con ciò sollevando questo Collegio dall’incombenza. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sambmontecassiano Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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