COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Grande Toro – Adverso, del 5.12.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 85 del 10.12.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ADVERSO CALCIO A 5 avverso sanzioni merito gara Grande Toro – Adverso, del 5.12.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 85 del 10.12.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, sanzionava il calciatore Travaglini Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, con la squalifica per quattro gare effettive per i fatti dallo stesso posti in essere al termine dell’incontro emarginato nei confronti dei giocatori avversari. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Adverso Calcio a 5, contestando la veridicità dei fatti descritti in referto, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento o quantomeno la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, a fine gara non vi fu alcuna rissa ed il Travaglini, intervenuto al solo scopo di tutelare un proprio compagno di squadra dall’aggressione di un sostenitore locale, sarebbe stato poi costretto a difendersi dallo stesso, ma senza mai colpirlo. Motivi della decisione La Commissione, letti i reclami, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che al termine dell’incontro vi fu una colluttazione tra i giocatori in campo e che il Travaglini Marco colpì un avversario per difendersi dagli attacchi di questi. La Commissione ritiene che la condotta del calciatore coinvolto deve essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e quindi punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Adverso Calcio a 5, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Travaglini Marco. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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