COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. REALGNANO F.C. avverso sanzioni merito gara Realgnano – Piobbico 90, del 5.12.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 35 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 23/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C. REALGNANO F.C. avverso sanzioni merito gara Realgnano – Piobbico 90, del 5.12.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 35 del 10.12.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Bacchiocchi Maurizio, asseritamene tesserato per la reclamante, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2009, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, durante ed al termine della gara emarginata.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Realgnano F.C., chiedendo, anche avanti questa Commissione, in riforma dell’impugnato provvedimento, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata.
Deduceva la reclamante che il proprio dirigente, allontanato ingiustamente dall’arbitro durante la gara per frasi dette da altri componenti della panchina, al termine dell’incontro entrò sul terreno di gioco urlando anche qualche parola poco carina nei confronti del direttore di gara, ma senza mettergli un dito nel viso né proferirgli frasi irriguardose o gravemente intimidatorie.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha espressamente escluso nella condotta posta in essere dal Bacchiocchi nei suoi confronti qualsivoglia intento o contenuto di violenza.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la reclamante, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Bacchiocchi, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, con reiterati atteggiamenti volgarmente offensivi ed irriguardosi, ma priva di effettivi intenti o contenuti di violenza.
Pertanto, è da ritenere fondata la doglianza relativa alla incongruità della sanzione e accoglibile la richiesta di riduzione della medesima.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.C. Realgnano F.C., riduce al 30 marzo 2009 la sanzione dell’inibizione del sig. Bacchiocchi Maurizio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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