COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. G.S. FIAMMA LARINO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA FIAMMA LARINO – MUNXHUFUNI DEL 21.09.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 1^ DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. G.S. FIAMMA LARINO – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA FIAMMA LARINO - MUNXHUFUNI DEL 21.09.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE D – 1^ DI ANDATA) La Commissione Disciplinare, letti gli atti del ricorso, acquisita la documentazione di iscrizione al campionato della società Fiamma Larino e preso atto del C.U. n. 21 del 10.09.2008, dal quale risulta che la società Fiamma Larino ha come indirizzo per la corrispondenza quello utilizzato dalla società Munxhufuni per inviare copia del reclamo per posizione irregolare del calciatore Vincelli Stefano (vedi calendario campionato seconda categoria girone D allegato al C.U. di cui sopra), osserva quanto segue. La regolarità della comunicazione del reclamo suddetto è comprovata dalla ufficialità dell’indirizzo risultante dagli allegati al C.U., che, si ribadisce, è l’unico atto ufficiale avente piena rilevanza ai fini di ogni comunicazione per tutte le società interessate. P.Q.M. rigetta il ricorso, confermando la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 32 del 2.10.2008. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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