COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. U.S. TORELLA – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA OLYMPUS – TORELLA DEL 5.10.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 3^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.41 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.4. U.S. TORELLA – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA OLYMPUS – TORELLA DEL 5.10.2008 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE C – 3^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Va premesso che il referto di gara è documento privilegiato di prova e da esso occorre trovare elementi sufficienti per la valutazione dei fatti verificatisi. La società ricorrente di fatto non esclude che vi sia stato un contatto tra un calciatore spinto dal Ciamarra Domenico e l’arbitro, anche se lo giustifica con la involontarietà. Questa Commissione, tenuto conto che l’atto non ha provocato effetti fisici sull’arbitro e che le espressioni riportate nel referto vanno considerate condotta ingiuriosa e irriguardosa, ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta dal G.S. possa essere ridotta. P.Q.M. a parziale modifica della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 35 del 9 ottobre 2008, delibera la riduzione della squalifica al calciatore Ciamarra Domenico a tutto il 15 gennaio 2009. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it