COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. POL. OLYMPIA AGNONESE – AVVERSO PARTITA PERSA PER MANCATA PRESENTAZIONE (GARA ACLI CB CASTELMAURO- OLYMPIA AGNONESE DELL’ 8.10.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – 1^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. POL. OLYMPIA AGNONESE – AVVERSO PARTITA PERSA PER MANCATA PRESENTAZIONE (GARA ACLI CB CASTELMAURO- OLYMPIA AGNONESE DELL’ 8.10.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – 1^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Olympia Agnonese e visti gli atti ufficiali relativi al caso, osserva quanto segue. La società ricorre avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 38 del 16.10.2008 con la quale alla stessa venivano inflitte la sanzione della perdita della gara ed altre ex art. 53 NOIF. Dagli atti risulta che la ricorrente ha inoltrato subito dopo la gara apposita comunicazione per segnalare la impossibilità di raggiungere Campobasso e, poi, ancora, nota con motivazione. Il G.S. non ha ritenuto valida la motivazione sostenendo che essa era priva di vidimazione da parte di Forze dell’Ordine. L’art. 55 delle NOIF regolamenta la mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore. In esso è riportato che la sussistenza di una causa di forza maggiore deve essere riconosciuta dall’Organo di Giustizia Sportiva. Al ricorso a questa C.D. la Pol. Olympia Agnonese ha allegato attestazione da parte della Compagnia Carabinieri di Agnone – Nucleo Operativo e Radiomobile che conferma quanto sostenuto dalla società. Ciò porta a ritenere giustificata la mancata presentazione della squadra all’ora fissata per la gara Acli CB Castelmauro – Olympia Agnonese del giorno 8 ottobre 2008, con l’effetto che la decisione del G.S. va annullata. P.Q.M. DELIBERA di annullare la decisione del G.S. in merito alla gara dell’ 8.10.2008 Acli CB Castemauro – Olympia Agnonese, disponendo che la gara stessa venga giocata. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alla fissazione della data della gara ed alle conseguenti variazioni di classifica. Nulla per la tassa non versata.
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