COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. POL. S.S. PIETRO E PAOLO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE (GARA MIRANDA FRATERNA – S.S. PIETRO E PAOLO DELL’ 1.11.2008 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI – 7^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.47 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.1. POL. S.S. PIETRO E PAOLO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA MIRANDA FRATERNA – S.S. PIETRO E PAOLO DELL’ 1.11.2008 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI – 7^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso presentato dalla società S.S. Pietro e Paolo avverso la squalifica del calciatore Plescia Emilio e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La dinamica dei fatti riportata in referto non dà alcuna possibilità di ritenere “involontario” il gesto del calciatore. Pertanto, ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. è da considerarsi equa e, quindi, va confermata.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società Pol. S.S. Pietro e Paolo.
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