COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.5. F.C. AMATORI CARPINONE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE. (GARA AMATORI CARINONE – REAL MILETTO DEL 26.10.2008 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA IS – 3^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.5. F.C. AMATORI CARPINONE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE. (GARA AMATORI CARINONE – REAL MILETTO DEL 26.10.2008 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA IS – 3^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società F.C. Amatori Carpinone avverso la decisione del G.S. Provinciale di Isernia, pubblicata sul C.U. n. 21 del 13.11.2008, che ha dichiarato la inammissibilità del reclamo avverso la presunta posizione irregolare del calciatore Di Re Emanuele nella gara del 26 ottobre scorso giocata contro il Real Miletto, acquisiti gli atti del Giudice di primo grado, osserva quanto segue. Il C.G.S. prevede espressamente che avverso la posizione irregolare di calciatori è ammesso reclamo al G.S. nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara, vedi art. 46, comma 3), così regolamentando la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D. e del settore per l’attività giovanile e scolastica in modo diverso da quella prevista dall’art. 29 del medesimo Codice. Agli atti risulta che la società F.C. Amatori Carpinone ha presentato il reclamo il 31 ottobre 2008, quindi entro il termine utile fissato dal C.G.S. Quanto sopra porta a ritenere la insussistenza della inammissibilità dichiarata dal G.S. Provinciale di Isernia, con l’effetto dell’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e del rinvio degli atti allo stesso Giudice per la decisione nel merito del reclamo proposto, così come disposto dall’art. 36, comma 5, del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso della società F.C. Amatori Carpinone e, per le motivazioni in premessa, annulla la decisione del G.S. Provinciale di Isernia e rimette gli atti allo stesso Giudice per l’esame nel merito del reclamo presentato dalla suddetta società per la posizione irregolare del calciatore del Real Miletto sig. Di Re Emanuele nella gara del 26 ottobre 2008. Nulla per la tassa non versata.
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