COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. S.C. S.S. ADRIATICA CAMPOMARINO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE. (GARA OLYMPIA AGNONESE – ADRIATICA CAMPOMARINO DEL 26.10.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. S.C. S.S. ADRIATICA CAMPOMARINO – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE. (GARA OLYMPIA AGNONESE – ADRIATICA CAMPOMARINO DEL 26.10.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI - 6^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Adriatica Campomarino e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. Il calciatore Machkuor Said si è reso responsabile di comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, come si evince dalle risultanze del referto. Quanto sostenuto nel ricorso dalla società non può in alcun modo essere preso in considerazione da questa C.D. ai fini della valutazione dei fatti, come non può certamente influenzare questa C.D. la affermazione riportata nel ricorso: “ci riserveremo di comunicare il tutto agli organi di stampa locali e nazionali”. La ricorrente, oltre tutto, si contraddice nella ricostruzione dell’accaduto e anche quando chiede la riduzione della squalifica, dopo aver negato in modo assoluto che il proprio calciatore abbia avuto il comportamento sanzionato dal G.S. L’azione posta in essere dal calciatore Machkuor Said e la minaccia proferita portano a confermare la sanzione inflitta allo stesso dal G.S. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso confermando la squalifica del calciatore Machkuor Said a tutto il 31 dicembre 2008. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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