COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. POL. CERCEMAGGIORE – SQUALIFICA ALLENATORE (GARA CERCEMAGGIORE – MIRANDA FRATERNA DEL 2.11.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – 7^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.56 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.6. POL. CERCEMAGGIORE – SQUALIFICA ALLENATORE (GARA CERCEMAGGIORE – MIRANDA FRATERNA DEL 2.11.2008 – CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI – 7^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Pol. Cercemaggiore avverso la squalifica inflitta all’allenatore della squadra Allievi sig. Parlettano Antonio e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue. I fatti verificatisi sono riportati in modo incontrovertibile dall’arbitro e non danno possibilità a questa C.D. di poter accogliere il ricorso. Nello stesso la società ricorrente conferma che il Parlettano è entrato in campo durante la partita per protestare avverso una decisione del direttore di gara, ma esclude che lo abbia strattonato e gli abbia rivolto frasi ingiuriose. Non può darsi credito a quanto scritto nel ricorso sia perché il referto riporta espressamente la frase detta dal Parlettano e sia perché è attendibile quanto scritto nel referto circa il contatto fisico, in quanto se il suddetto si fosse limitato a contestare la decisione non avrebbe avuto motivo di entrare in campo e recarsi nei pressi dell’arbitro. Va tenuto conto, inoltre, che il comportamento tenuto dal Parlettano, allenatore della squadra allievi, non è stato certamente in linea con la funzione educativa che deve avere un allenatore di giovani calciatori. Quanto sopra porta a confermare la decisione del G.S. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso con la conseguente conferma della squalifica del sig. Parlettano Antonio fino al 31 dicembre 2008. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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