COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.58 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. S.S. REAL MILETTO – POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA REAL MILETTO – PESCHE DEL 26.10.2008 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA ISERNIA – 4^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.58 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. S.S. REAL MILETTO – POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA REAL MILETTO - PESCHE DEL 26.10.2008 – CAMPIONATO 3^ CATEGORIA ISERNIA – 4^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società Real Miletto avverso la decisione del G.S. Provinciale di Isernia pubblicata sul C.U. n. 22 del 20 novembre 2008, osserva quanto segue. Dalla documentazione acquisita è risultato che la raccomandata spedita dalla società Pesche per la posizione irregolare del calciatore Di Re Emanuele relativa alla gara Miletto – Pesche del 26.10.08 è stata regolarmente ricevuta dalla società ricorrente, come risulta dall’avviso di ricevimento acquisito in copia. Risulta, inoltre, che la raccomandata è stata inviata all’indirizzo risultante dagli atti di iscrizione della società Real Miletto al Campionato di 3^ categoria. La ricorrente non offre a questa C.D. nessun elemento per fare ritenere che l’atto di reclamo non gli è pervenuto. Quanto sopra porta a ritenere che il reclamo della società Pesche è stato regolarmente proposto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso della società Real Miletto. Ordina addebitarsi la tassa reclamo a carico della suddetta società.
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