COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. CITTA’ DI MONFORTE (ME) – avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativo alla Gara Promozione/C Città di Monforte-A.S.D. Taormina del 14/09/2008 C.U.52 del 02/10/2008 Proc.23/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. CITTA’ DI MONFORTE (ME) - avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativo alla Gara Promozione/C Città di Monforte-A.S.D. Taormina del 14/09/2008 C.U.52 del 02/10/2008 Proc.23/A Il Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale in epigrafe respingeva per inammissibilità il reclamo proposto dalla A.S. Città di Monforte, relativo alla presunta posizione irregolare per squalifica del calciatore Impoco Umberto (A.S.D. Taormina), per avere detta società inviato copia dei motivi del reclamo ad un indirizzo errato della società consorella così costituendo motivo di inammissibilità del reclamo con preclusione di esame. La società ricorrente ribadisce nel suo appello quanto sostenuto nell’originario ricorso, reiterando la domanda di accoglimento della propria richiesta di assegnazione della vittoria per 3-0 in proprio favore. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali, valutate le osservazioni che la ricorrente ha sostenuto nel corso della udienza dibattimentale innanzi a questa Commissione il giorno 21 ottobre u.s. alle ore 16,00, nel merito osserva tuttavia che le argomentazioni sostenute dal Giudice Sportivo Territoriale permangono inoppugnabili ed incontestabili: la società A.S.D. Taormina aveva indicato nel foglio di censimento della stagione 2008-2009 l’indirizzo eletto per l’invio della corrispondenza ed inoltre di tale indirizzo il Comitato Regionale Sicilia aveva dato piena ufficializzazione con proprio C. U. 60 del 09/07/2008. A questo solo indirizzo doveva essere inviata la rituale copia del reclamo a nulla valendo le ragioni addotte dalla società A.S. Città di Manforte che, operando diversamente, ha disatteso la normativa federale. Si evidenzia inoltre che la comprovata irregolarità procedurale che ha prodotto la inammissibilità del reclamo presso il Giudice di primo esame, ai sensi dell’art.33 comma 9 del C.G.S. rende il reclamo non sanabile in successiva istanza. P.Q.M. DELIBERA Di respingere per inammissibilità l’appello inoltrato dalla società A.S. Città di Monforte e, per l’effetto, di addebitare la tassa nella misura di €.130,00.
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