COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PGS Sporting club D.Bosco – Appello avverso perdita della gara 0-3 punti uno di penalizzazione ammenda di Euro 103,00 – Gara Catania Zia Lisa – Sporting Don Bosco del 28/09/08 – Campionato Allievi Regionali – C.U. N. 54 SGS del 02/10/08 Procedimento n. 25/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°80 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PGS Sporting club D.Bosco – Appello avverso perdita della gara 0-3 punti uno di penalizzazione ammenda di Euro 103,00 – Gara Catania Zia Lisa – Sporting Don Bosco del 28/09/08 – Campionato Allievi Regionali – C.U. N. 54 SGS del 02/10/08 Procedimento n. 25/A Il Giudice sportivo prendendo atto che la gara indicata in epigrafe non ha avuto luogo per mancato approntamento del terreno di giuoco della società ospitante ha sancito i provvedimenti in epigrafe indicati. La società Sporting Club Don Bosco si oppone a detta decisione di primo esame sostenendo il mancato approntamento del terreno di giuoco non è alla stessa addebitabile ma all’amministrazione comunale allegando documentazione dell’Assessorato allo sport e turismo del Comune di Catania. Chiede una riforma del provvedimento. La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti di gara osserva: l’obbligo dell’approntamento del campo di giuoco è fatto carico alla società ospitante; a nulla depone a favore quanto sostenuto dalla ricorrente né esimente ai fini della responsabilità nascente dal rispetto dei precetti regolamentari all’uopo esistenti. Va peraltro annotato che l’odierna ricorrente non ha invocato né posto in essere gli strumenti regolamentari per eventuale causa di forza maggiore. P.T.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto disponendo l’addebito della tassa dovuta pari a Euro 130,00
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