COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Akragas Calcio (Ag) – Avverso squalifica campo per due gare. Gara Akragas Calcio – Folgore Selinunte del 05 Ottobre 2008 Campionato “Eccellenza” – C.U. 61 LND del 09 Ottobre 2008 Procedimento 22/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Akragas Calcio (Ag) – Avverso squalifica campo per due gare. Gara Akragas Calcio – Folgore Selinunte del 05 Ottobre 2008 Campionato “Eccellenza” – C.U. 61 LND del 09 Ottobre 2008 Procedimento 22/A Ricorre la società interessata, esprimendo piena ed incondizionata condanna per il gesto riprovevole ed irriguardoso perpetrato da ignoti nei confronti della terna Arbitrale, ipotizzando che tali comportamenti non sarebbero addebitabili a tesserati o dirigenti della A.S.D. Akragas Calcio. Rappresentando, nell’atto di opposizione, la propria organizzazione dell’attività agonistica volta ad assicurare l’incolumità degli atleti, dei tecnici e dei Direttori di gara, dei doveri di ospitalità all’insegna della correttezza e dell’osservanza delle norme regolamentari che la disciplinano, chiede una riduzione della squalifica del campo di gioco ed in via subordinata l’accesso agli spettatori per le gare da svolgersi in campo neutro; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: I rapporti degli Ufficiali di gara sono puntuali nella descrizione degli incresciosi fatti verificatisi, riportati nei loro particolari dei singoli episodi posti in essere durante la gara, alla fine della stessa con la inqualificabile condotta di introdursi furtivamente negli spogliatoi, sottraendo indumenti ad un Assistente Arbitrale e successivamente colpendo con calci e pugni la stessa porta dello spogliatoio degli Ufficiali di gara; con l’aggravante, non per ultima, di avere inseguito l’autovettura con a bordo i due assistenti Arbitro, tentando più volte di speronarla; l’auto degli aggressori inseguitori veniva identificata e gli estremi di tipo autovettura e relativa targa venivano immediatamente comunicati agli operatori delle “113”, fatto che ha indotto gli inseguitori ad allontanarsi facendo perdere le loro tracce; il rilevamento di quanto sopra annotato non può che definire oltre modo gravi le responsabilità addebitabili a tesserati e sostenitori dell’odierna ricorrente; Reputa, questa Decidente, nel rispetto della sola responsabilità oggettiva a carico della odierna ricorrente, di determinare, sia pure alquanto parzialmente la sanzione da statuire; Così osservando DETERMINA Di ridurre ad una gara la squalifica del campo di giuoco ( già scontata), disponendo, conseguentemente, che la gara ricadente nella seconda giornata di squalifica, annullata con la presente Delibera, venga disputata sul campo di propria appartenenza della A.S.D. Akragas Calcio, sempre, però a porte chiuse. Per l’effetto si dispone di non addebitare tassa
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