COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale New Team Ragusa – Avverso squalifica inflitta al giocatore Di Pasquale Antonio fino al 31 Dicembre 2010 Gara 2^ Ctg. New Team Ragusa – Marina di Ragusa del 05 Ottobre 2008 C.U. 61 LND del 09 Ottobre 2008 Procedimento 28/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
New Team Ragusa – Avverso squalifica inflitta al giocatore Di Pasquale Antonio fino al 31 Dicembre 2010 Gara 2^ Ctg. New Team Ragusa - Marina di Ragusa del 05 Ottobre 2008 C.U. 61 LND del 09 Ottobre 2008
Procedimento 28/A
Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato contestando l’entità della reazione del giocatore posto in esame nei confronti dell’Arbitro dopo l’espulsione subita, in particolare che lo stesso abbia potuto sferrare un “forte calcio” in ragione del fatto che l’Arbitro ha subito continuato a dirigere.
La Commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva:
gli argomenti contenuti nei motivi di gravame appaiono del tutto congetturali, poiché non valgano a confutare l’assunto del Direttore di gara, il quale afferma nel rapporto di gara di avere subito un calcio dal Di Pasquale (che definisce forte);che gli ha impedito solo per alcuni secondi di proseguire nell’arbitraggio.
Sicchè non coglie nel segno in questa sede quanto sostenuto dal ricorrente che addirittura mette in dubbio che il proprio calciatore abbia colpito l’Arbitro.
Alla luce di quanto premesso appare, sotto altro profilo cangrua la sanzione inflitta, tenuto conto della condotta violenta posta in essere dal calciatore, nei confronti del Direttore di gara
P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il ricorso come sopra proposto con addebito di tassa pari a € 130,00
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