COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BARRESE (CL)-avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore GAGLIOLO VALERIO – Gara 1°Ctg. Gir. H BARRESE-ATL.CALTANISSETTA del 19/10/2008 – C.U.80 del 23/10/2008 Procedimento 39/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°87 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. BARRESE (CL)-avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore GAGLIOLO VALERIO – Gara 1°Ctg. Gir. H BARRESE-ATL.CALTANISSETTA del 19/10/2008 – C.U.80 del 23/10/2008 Procedimento 39/A La società A.S.D. Barrese ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Gagliolo Valerio, sostenendo che gli addebiti a suo carico, pure permanendo la condotta scorretta nei confronti dell’arbitro, non sono meritevoli di una squalifica pesante quale quella comminata dal Giudice di primo grado in considerazione del fatto che la protesta del calciatore è rimasta contenuta nelle offese verbali senza mai tentare di avvicinare né tantomeno di colpire il Direttore di Gara al quale, in seguito, porgeva le proprie scuse manifestando tutto il suo pentimento per il proprio comportamento. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva tuttavia che il comportamento del calciatore Gagliolo Valerio nei confronti dell’arbitro è stato reiteratamente offensivo e volgare, e non può in alcun modo essere ridimensionato da un tardivo ravvedimento. Il censurabile episodio non è pertanto meritevole di alcuna riduzione della sanzione correttamente rubricata e determinata dal Giudice di primo grado. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Barrese e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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