COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol.Mamertina (Me) Avverso penalizzazione 3 punti e ammenda €250,00 Gara 2^ categoria Mamertina – Sfarandina del 12 Ottobre 2008 C.U. 87 LND del 30 Ottiobre 2008 Procedimento 49/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Pol.Mamertina (Me) Avverso penalizzazione 3 punti e ammenda €250,00 Gara 2^ categoria Mamertina – Sfarandina del 12 Ottobre 2008 C.U. 87 LND del 30 Ottiobre 2008
Procedimento 49/A
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha presentato appello la società Pol. Mamertina. Essa ritiene eccessive e contraddittorie le sanzioni comminate, confida in una diversa lettura di quanto accaduto respingendo ogni responsabilità e la sua estraneità ai fatti contestati. In subordine chiede l’applicazione della sola ammenda in misura ridotta.
La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, osserva:
- In vero al 40° del secondo tempo alcuni tifosi della società Mamertina, dopo avere scavalcato la rete di recinzione, entrarono sul terreno di giuoco con atteggiamento rissoso nei riguardi di un calciatore della squadra avversaria appena espulso e nel marasma creatosi, per l’intervento di altri calciatori a difesa del proprio compagno, fu colpito il calciatore Pruiti Ciarello Giuseppe con calci e pugni e di conseguenza impossibilitato a proseguire la gara, sostituito e poi condotto presso il Presidio medico di Galati Mamertino dove gli venivo riscontrate escoriazioni e contusioni alla nuca con prognosi di giorni due;
- Acclarato altresì il fattivo comportamento dei dirigenti della società appellante tendente a ricacciare fuori dal recinto di giuoco i facinorosi tifosi locali ed a riportare la calma anche con l’aiuto della Forza Pubblica;
- Ritenuto che l’aggressione al calciatore Pruiti Ciarello Giuseppe si è in ogni caso concretizzata e che giustamente come tale è stata rubricata e comminata dal G.S. Territoriale con l’applicazione dell’art.17 comma 1 del C.G.S. e che pertanto, il fatto non può ritenersi di “particolare tenuità” come richiesto dall’appellante;
- Questa decidente, censurati i fatti accaduti, ritiene di determinare le sanzioni inflitte come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA
- Di confermare la penalizzazione di tre punti in classifica alla società Mamertina;
- Di infliggere l’ammenda di €100,00 alla stessa;
- Per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo
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