COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Real Gazebo (Ct) – Avverso punizione sportiva perdita gara ammenda €150,00, penalizzazione di un punto in classifica Gara Real Gazebo – Lib. Cerami del 19 Ottobre 2208 Procedimento 50/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Real Gazebo (Ct) - Avverso punizione sportiva perdita gara ammenda €150,00, penalizzazione di un punto in classifica Gara Real Gazebo – Lib. Cerami del 19 Ottobre 2208 Procedimento 50/A La società Real Gazebo propone appello avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, sostenendo che la sostituzione del calciatore Provenzano (1991) con un calciatore “fuori età” non si concretizzava nella partecipazione attiva al giuoco, che non riprendeva più. Chiede pertanto la ripetizione della gara. La commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: - La mancata prosecuzione della gara è da attribuire al comportamento della So. Real Gazebo, che in conseguenza del diniego del Direttore di gara ad annullare la sostituzione del calciatore Provenzano, abbandonava con tutti i suoi effettivi il terreno di giuoco. - E’ pertanto evidente, al di là di ogni altra considerazione circa la sostituzione effettuata, concretizzatasi a norma di regolamento con l’ingresso in campo del calciatore Torre Alfio, che la società Real Gazebo ha rinunciato a proseguire la gara, perciò incorrendo nelle sanzioni stabilite dalle norme già indicate dal Giudice Sportivo. - Sanzioni che anche in questa sede vanno confermate. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto ; Con addebito di tassa reclamo non versata (€130,00)
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