COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ACD Città di Casteldaccia (PA) – Avverso l’inibizione sino al 10/12/08 a carico del Dirigente Composto Pietro e la squalifica per tre gare a carico del calciatore De Lisi Davide – Gara Raimondi Ganci- Città del Casteldaccia del 05/112008 – Gara Promozione B- C.U. N.100 del 07/11/2008 Procedimento 56/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ACD Città di Casteldaccia (PA) – Avverso l’inibizione sino al 10/12/08 a carico del Dirigente Composto Pietro e la squalifica per tre gare a carico del calciatore De Lisi Davide - Gara Raimondi Ganci- Città del Casteldaccia del 05/112008 – Gara Promozione B- C.U. N.100 del 07/11/2008
Procedimento 56/A
La società Città di Casteldaccia ha inoltrato appello avverso le sanzioni in epigrafe a carico dei tesserati della propria società respingendo in toto quanto riportato in referto dagli Ufficiali di gara.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, per consolidata Giurisprudenza, godono fede privilegiata, specificata che le norme regolamentari non consentono contraddittorio con gli Ufficiali di gara, convocata la società Citta’ di Casteldaccia all’udienza dibattimentale del 11 Novembre 2008, cosa questa richiesta dalla stessa società con il presente ricorso, valutati i motivi di difesa personalmente esposti dal presidente della società, considerato il comportamento del dirigente Composto Pietro, già inibito e quindi recidivo, è stato assolutamente deprecabile e che il comportamento del calciatore De Lisi Davide, per quanto irregolare e antisportivo, è rimasto contenuto in sole offensive intemperanze verbali
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare l’inibizione sino al 10 Dicembre 2008 a carico del dirigente Composto Pietro
Di ridurre a due le giornate di squalifica a carico del calciatore De Lisi Davide
Senza addebito di tassa non versata
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