COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Coordiner Catania C5 – Avverso squalifica calciatore Aiello Alessandro Gaetano fino al 15 Marzo 2009 Gara C/5-C2 A.D.P. ARGYRIUM – COORDINER CATANIA C5 del 01 Novembre 2008 C.U.95 C/5 del 05 Novembre 2008 Procedimento 58/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Coordiner Catania C5 – Avverso squalifica calciatore Aiello Alessandro Gaetano fino al 15 Marzo 2009 Gara C/5-C2 A.D.P. ARGYRIUM – COORDINER CATANIA C5 del 01 Novembre 2008 C.U.95 C/5 del 05 Novembre 2008 Procedimento 58/A Letto l’appello formulato dalla società ricorrente, in ordine alla squalifica comminata al giocatore, e ne chiede la riduzione perché i fatti realmente accaduti sono travisati. La Commissione Disciplinare letto l’appello e gli atti di gara preliminarmente rileva che non si evince per quale motivazione lo stesso è stato espulso. Nonostante ciò il giocatore deve rispondere per l’atteggiamento tenuto a fine gara (comportamento minaccioso) e per il quale deve, comunque rispondere. Adeguata sanzione in proposito è quella di cui in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica al calciatore Aiello Alessandro Gaetano (COORDINER CATANIA C5 ) fino al 15 Febbraio 2009, senza addebito di tassa non versata
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