COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Città di Vittoria (Rg) – Avverso squalifica calciatori Lauretta Filippo, Amodio Marco fino al 28 Febbraio 2009 e Giardina Dario per cinque gare; Gara campionato allievi regionali girone H Gela Calcio – Città di Vittoria del 26 ottobre 2008 C.U. 89 SGS del 30 Ottobre 2008 Procedimento 60/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Città di Vittoria (Rg) - Avverso squalifica calciatori Lauretta Filippo, Amodio Marco fino al 28 Febbraio 2009 e Giardina Dario per cinque gare; Gara campionato allievi regionali girone H Gela Calcio – Città di Vittoria del 26 ottobre 2008 C.U. 89 SGS del 30 Ottobre 2008 Procedimento 60/A La società ACD Città di Vittoria ha presentato appello avverso i provvedimenti in epigrafe indicati. Nel riconoscere la rissa scatenatasi in campo coinvolgendo quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre, sostiene che i calciatori Giardina Dario e Amodio Marco si trovavano in altra parte del terreno di giuoco mentre altri si prendevano a pugni e violente pedate, mentre il Lauretta Filippo veniva coinvolto nella rissa per avere difeso un suo compagno di squadra, chiede pertanto la riforma dei provvedimenti di primo grado. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara osserva: dalla disamina del rapporto di gara emergono chiaramente le gravissime condotte violente perpetrate dai calciatori della società appellante Lauretta Filippo e Amodio Marco i quali con forti calci alle gambe e pugni alla stomaco colpivano un calciatore avversario nonché le violente pedate sferrate nel mucchio dal calciatore Giardina Dario; acclarato che il referto arbitrale gode di fede privilegiata così come previsto dalle norme federali (articolo 35 C.G.S.); ritenuto che le condotte dei calciatori sono state giustamente rubricate ed adeguatamente sancite dal Giudice Sportivo Territoriale; questa Decidente censurati i gravi fatti accaduti, ritiene di dover respingere l’appello proposto dalla società ASD Città di Vittoria P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto; e di addebitare la tassa reclamo di €130,00 alla società ASD Città di Vittoria
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