COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Camporeale FC – Appello avverso squalifica per sei gare del calciatore Neagu Gheorghe – Campionato 2° Categoria/A – Gara Camporeale – ASD Juvenila del 02 Novembre 2008- C.U. N. 96 del 06 Novembre 2008-11-18 Procedimento 63/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Camporeale FC – Appello avverso squalifica per sei gare del calciatore Neagu Gheorghe – Campionato 2° Categoria/A – Gara Camporeale – ASD Juvenila del 02 Novembre 2008- C.U. N. 96 del 06 Novembre 2008-11-18 Procedimento 63/A Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ricordando il comportamento fino ad allora sempre corretto assunto dal calciatore nei confronti degli arbitri. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara osserva: La condotta posta in essere dal calciatore, nel corso della gara, appare senz’altro irriguardosa, offensiva e lesiva della persona del Direttore di gara, che è stato da parte del giocatore, prima offeso e anche spintonato. Il suo comportamento, quindi, va censurato e sanzionato. Sotto il profilo dell’entità delle sanzioni in concreto inflitte, dal Giudice Sportivo, ritiene questa Commissione che la squalifica possa essere contenuta in ragione di non verificate conseguenze dannose nei confronti del Direttore di Gara. P.Q.M. DELIBERA Di ridurre a 5 gare la squalifica inflitta nei confronti del calciatore Neagu Gheorghe (ASD Camporeale FC) Senza addebito della tassa non versata
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