COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Marina di Ragusa – Avverso squalifica per sette gare del calciatore Iurato Davide Gara campionato 2^ categoria/N Marina di Ragusa – Sporting Ragusa del 02 Novembre 2008 C.U.96 LND del 06 Novembre 2008 Procedimento 64/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°119 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Marina di Ragusa - Avverso squalifica per sette gare del calciatore Iurato Davide Gara campionato 2^ categoria/N Marina di Ragusa – Sporting Ragusa del 02 Novembre 2008 C.U.96 LND del 06 Novembre 2008 Procedimento 64/A Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adducendo che da parte del calciatore Iurato Davide non vi è stato nessun comportamento violento nei confronti dell’Arbitro ma che lo stesso avrebbe posto in essere un gesto istintivo nel tentativo di richiamare l’attenzione dell’Arbitro che in quel momento si mostrava evasivo. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara osserva: nel proprio rapporto il, Direttore di gara dettaglia con chiarezza quella che è stata la condotta del calciatore Iurato il quale dopo l’espulsione subita strappava il cartellino dalle mani dell’Arbitro ( gettandolo attera) quindi lo strattonava per la maglia. Alla luce di quanto risulta dagli atti di gara non possono cogliere nel segno doglianze della ricorrente per ciò che attiene alla natura del comportamento posto in essere dal calciatore Iurato. Tuttavia osserva questa Decidente che, ha avuto riguardo alla mancanza di conseguenze dannose nei confronti dell’Ufficiale di gara la sanzione può essere contenuta in limiti come in dispositivo P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica del calciatore Iurato Davide (Marina di Ragusa) a sei gare senza addebito di tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it