COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. P. Ribera 1954 (Ag) Avverso squalifiche per tre gare calciatori Giaconia Alessandro e Milazzo Luigi . Gara Carini – Ribera 1954 del 16 Novembre 2008 campionato Eccellenza/A C.U. 119 LND del 29 Novembre 2008 Procedimento 75/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.D. P. Ribera 1954 (Ag) Avverso squalifiche per tre gare calciatori Giaconia Alessandro e Milazzo Luigi . Gara Carini – Ribera 1954 del 16 Novembre 2008 campionato Eccellenza/A C.U. 119 LND del 29 Novembre 2008
Procedimento 75/A
L’arbitro della gara a margine riportata aveva espulso i calciatori della soc. Ribera 1954, Giaconia Alessandro al 40’ del s.t. e Milazzo Luigi al 42’ del s.t. rispettivamente, il primo, per seconda ammonizione, il quale all’atto dell’allontanamento gli rivolgeva un sarcastico applauso e frase irriguardosa, il secondo per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario su segnalazione di uno degli assistenti.
Il G.S. territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n°119 LND, infliggeva ai due calciatori squalifica per tre gare: al Giaconia per “condotta scorretta, nonché per grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro, dopo l’espulsione”; al Milazzo per “grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”.
Avverso tali provvedimenti ha presentato appello la soc. A.S.D.P. Ribera 1954 evidenziando e ritenendo la decisione del G.S. sproporzionata rispetto alle effettive conseguenze delle condotte tenute dai calciatori dell’odierna ricorrente e ne chiede pertanto la riforma.
La C.D. letti i motivi d’appello, esaminati gli atti ufficiali, sentito, all’udienza dibattimentale del 2.12.2008 il procuratore legale della soc. appellante, avv. Marco Sabato, che ha ribadito i motivi d’appello e ne ha chiesto la riforma, osserva:
- Emerge inconfutabile, dalla lettura dei rapporti di gara dell’arbitro e del suo assistente, la violenza perpetrata dal calciatore Milazzo Luigi ai danni di un calciatore avversario, condotta che questo organo giudicante vigorosamente censura e condanna;
- Si evince altresì il comportamento lievemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro, del calciatore Giaconia Alessandro all’atto dell’espulsione per doppia ammonizione;
- Acclarato che i suddetti comportamenti sono stati giustamente rubricati dal G.S. territoriale e che ingiustificabile ancorchè insanabile appare la condotta violenta posta in essere dal calciatore Milazzo Luigi, mentre riconducibile ad una mera protesta verbale ancorchè irriguardosa nei confronti dell’arbitro, quella messa in atto dal calciatore Giaconia Alessandro;
- Ritenuta equa la riforma del provvedimento disciplinare di 1° grado a carico del Giaconia Alessandro così come riportato in dispositivo, ed altresì equo respingere l’appello in ordine al calciatore Milazzo Luigi;
P.Q.M.
DELIBERA
- Di squalificare per due gare il calciatore Giaconia Alessandro;
- Di confermare la squalifica per tre gare al calciatore Milazzo Luigi;
- Per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo alla soc. A.S.D.P. Ribera 1954
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