COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C.D. Città di Casteldaccia (Pa) Avverso squalifica calciatore Castiglione Giovanni Battista fino al 31 Gennaio 2009 Gara Casteldaccia – Raimondi Gangi del 19 Novembre 2008 (Coppa Italia) C.U. 121 LND del 21 Novembre 2008 Procedimento 76 /A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.C.D. Città di Casteldaccia (Pa) Avverso squalifica calciatore Castiglione Giovanni Battista fino al 31 Gennaio 2009 Gara Casteldaccia – Raimondi Gangi del 19 Novembre 2008 (Coppa Italia) C.U. 121 LND del 21 Novembre 2008 Procedimento 76 /A La società appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Castiglione, sostenendo che la grave reazione commessa dallo stesso sia stata effetto di una provocazione. La Commissione Disciplinare, letti gli Atti Ufficiali di gara e convocato il legale rappresentante della società appellante, non presentatosi all’udienza, osserva quanto segue: 1. L’affermazione difensiva relativa ad una avvenuta provocazione non trova riscontro alcuno nell’Atti di gara; 2. Di contro, come del resto ammette anche la società appellante, il fatto commesso assume innegabile gravità e non può trovare giustificazione alcuna; 3. La sanzione appare tuttavia determinabile come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA Di determinare a tutto il 18 Gennaio 2009 la sanzione a carico del calciatore Castiglione Giovanni Battista; senza addebito di tassa
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