COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Agroericino (Tp) Avverso squalifiche sino al 31 Gennaio 2009 a carico dei calciatori Campo Antonino e Vultaggio Salvatore. Gara Allievi Regionali girone B Calcio Sicilia – Agroericino del 22 Novembre 2008 C.U. 131 SGS del 27 Novembre 2008 Procedimento 79 /A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.D. Agroericino (Tp) Avverso squalifiche sino al 31 Gennaio 2009 a carico dei calciatori Campo Antonino e Vultaggio Salvatore. Gara Allievi Regionali girone B Calcio Sicilia – Agroericino del 22 Novembre 2008 C.U. 131 SGS del 27 Novembre 2008
Procedimento 79 /A
La società A.S.D. Agroericino ha inoltrato appello avverso le sanzioni indicate in epigrafe, sostenendo che i due calciatori si erano resi colpevoli di sole proteste vibranti nei confronti dell’Arbitro che mai è stato avvicinato dai due calciatori e che non è stato assolutamente oggetto di tentata aggressione da parte di alcuno.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli Atti Ufficiali, che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, ritiene inoppugnabile che i fatti denunciati in referto siano effettivamente accaduti nei modi descritti dall’Arbitro e che gli autori dei gesti incriminati siano senza ombra di dubbio quelli individuati e denunciati dal Direttore di Gara.
Tali comportamenti antisportivi e deprecabili sono meritevoli di adeguate sanzioni quali quelle determinate dal Giudice di primo esame
P.Q.M.
DELIBERA
di respingere l’appello inoltrato dalla società A.S.D. Agroericino e di confermare la squalifica sino al 31 Gennaio 2009 a carico dei calciatori Campo Antonino e Vultaggio Salvatore.
Per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo nella misura di € 130,00
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