COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Mondelliana (Pa) – avverso squalifica calciatore Messina Giovan Battista per 5 gare – Campionato 3° categoria/A Mondelliana – Jatina del 16/11/08 – C.U. N.14 Pa Procedimento 04/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°140 del 04/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Mondelliana (Pa) – avverso squalifica calciatore Messina Giovan Battista per 5 gare – Campionato 3° categoria/A Mondelliana – Jatina del 16/11/08 – C.U. N.14 Pa Procedimento 04/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente e con il quale si chiede la riduzione delle cinque giornate di squalifica ritenendo il comportamento assunto dal proprio tesserato non eccessivo nei confronti dell’arbitro , si osserva: quanto descritto nell’atto di appello formulato dalla società appellante non corrisponde a quanto realmente accaduto nel terreno di giuoco ed il comportamento assunto nei confronti del Direttor di Gara non si è consumato per l’intervento dei compagni di squadra dello stesso Messina Giovan Battista. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto di gara, ritenuto quanto sopra DELIBERA Di rigettare l’appello coma sopra proposto e dispone l’addebito della tassa reclamo di Euro 130,00 non versata.
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