COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.P.D. FUTURA (ME) avverso squalifica fino al 15/01/2009 a carico del calciatore PALMERI FRANCESCO Gara: APD FUTURA – MAZZARRA’ del 19/11/2008 Coppa Italia Promozione C.U.: 121 LND del 27/11/2008 – Procedimento 86/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.P.D. FUTURA (ME) avverso squalifica fino al 15/01/2009 a carico del calciatore PALMERI FRANCESCO Gara: APD FUTURA – MAZZARRA’ del 19/11/2008 Coppa Italia Promozione C.U.: 121 LND del 27/11/2008 - Procedimento 86/A La società A.P.D. Futura ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica fino al 15/01/2009 a carico del calciatore Palmeri Francesco, sostenendo che la sanzione è eccessiva tenuto conto dell’effettiva condotta del calciatore, tutt’altro che offensiva ed aggressiva nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva che il rapporto del Direttore di Gara da atto, con estrema chiarezza, del comportamento senz’altro irriguardoso ed offensivo posto in essere dal giocatore nei confronti dell’arbitro prima spintonato e poi oggetto di ripetute offese. Sotto tale profilo le argomentazioni contenute nel gravame, che prospettano una diversa ricostruzione dei fatti, non possono essere prese in considerazione in questa sede. Relativamente all’entità della sanzione, essa appare adeguata e proporzionata alla gravità della condotta e pertanto va confermata. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto dalla società A.P.D. Futura e di addebitare la tassa di €.130,00 non versata.
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