COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Juvenilia: avverso squalifica calciatore Campagna Giuseppe fino al 06/11/2013 GARA: JUVENILIA / MAZARA 1946 Campionato: Allievi provinciali C.U. 16 Trapani Procedimento n° 02/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°150 del 11/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Juvenilia: avverso squalifica calciatore Campagna Giuseppe fino al 06/11/2013 GARA: JUVENILIA / MAZARA 1946 Campionato: Allievi provinciali C.U. 16 Trapani Procedimento n° 02/B L'appellante chiede che la sanzione a carico del Campagna Giuseppe sia in realtà attribuita al reale responsabile del fatto sig. Cordaro Antonio e nel contempo che essa sia ridotta in termini più aderenti alla minore gravità del caso in esame. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società appellante, osserva quanto segue: In ordine al fatto descritto dal direttore di gara ed all'autore dello stesso gli atti ufficiali di gara non pongono dubbio alcuno, tanto in ordine alle circostanze specifiche obiettive che in ordine al soggetto responsabile indicato dal Direttore di gara. Appaiono per vero sfornite di prova le considerazioni difensive e le richieste compiutamente espresse dall'appellante, apparse non rilevanti ai fini dell'accertamento di responsabilità in capo al Cordaro, in luogo del Campagna. Nel contempo le suddette argomentazioni difensive appaiono maggiormente valide al fine di contestualizzare l'episodio attribuito al Campagna ed al fine di puntualizzare le conseguenze riscontrabili, invero contenute se pur gravi, consentendo che la sanzione sia adeguata in termini più aderenti, come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA: Di contenere a tutto il 6/11/2011 la squalifica a carico del calciatore Campagna Giuseppe; Senza addebito di tassa reclamo.
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