COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOC. CAVALIERE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIULIANI MICHELE PER OTTO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PINETO CALCIO / CAVALIERE DISPUTATA IL 14/12/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. n° 31, DEL 18.12.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOC. CAVALIERE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIULIANI MICHELE PER OTTO GIORNATE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PINETO CALCIO / CAVALIERE DISPUTATA IL 14/12/08 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI (C.U. n° 31, DEL 18.12.08 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 10.01.09, la A.S.D. Cavaliere ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone la riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46, comma 4, C.G.S., poiché proposto fuori termine, con conseguente preclusione del suo esame nel merito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it