COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VENERE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI NICOLA ANDREA IN RELAZIONE ALLA GARA VENERE / SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA IL 04/01/09 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIR. A (C.U. n° 34 DELL’ 08/01/09).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 15/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VENERE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE DI NICOLA ANDREA IN RELAZIONE ALLA GARA VENERE / SCURCOLA MARSICANA DISPUTATA IL 04/01/09 PER IL CAMPIONATO II CATEGORIA GIR. A (C.U. n° 34 DELL’ 08/01/09). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data 09.01.09, la A.S.D. Venere Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Di Nicola Andrea, per aver lanciato verso l’arbitro un pugno di terra raccolto dal campo. Ha dedotto l’appellante che il gesto compiuto dal Di Nicola era privo di volontarietà ed avvenuto per pura casualità, essendo lo stesso, al momento del lancio della terra, di spalle rispetto al direttore di gara che veniva colpito in maniera superficiale. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento della sanzione. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che l’azione compiuta dal Di Nicola era da intendersi volontaria in quanto lo stesso ha dapprima raccolto della terra dal terreno di gioco e successivamente l’ha scagliata al suo indirizzo attingendolo sul volto tanto da costringerlo a chiudere gli occhi. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non ha trovato riscontro alcuno negli atti ufficiali ed è stata, anzi, smentita dal direttore di gara con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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