COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 46 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 1600,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCOPELLITI Santo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 46 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 1600,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore SCOPELLITI Santo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA La reclamante lamenta l’infondatezza degli addebiti mossi alla società ed al calciatore Scopelliti chiedendo un congruo ridimensionamento delle sanzioni irrogate ed in particolare l’annullamento della diffida del campo di gioco. I fatti addebitati alla società Palmese vengono narrati dall’arbitro nonché dell’assistente arbitrale e dal commissario di campo in modo assolutamente preciso e circostanziato di talché non possono essere posti in dubbio. Parimenti non censurabile appare la decisione del giudice di primo grado relativamente alla congruità della sanzione della diffida e dell’ammenda che sanzionano comportamenti oggettivamente da censurare. Appare al contrario equo rimodulare la squalifica irrogata al calciatore Scopelliti che deve essere ridotta a tre giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore SCOPELLITI Santo a TRE giornate di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it