COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 47 della società A.C. ROSSANO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 270,00, squalifica allenatore COSTANTINO Massimo fino al 01.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 47 della società A.C. ROSSANO A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 76 del 24.12.2008 (Ammenda di € 270,00, squalifica allenatore COSTANTINO Massimo fino al 01.02.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara Rossano - Comprensorio Capo Vaticano del 21.12.2008 risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: - al 44° del II tempo, un sostenitore della società ospitante, aggrappatosi alla rete di recinzione in prossimità della quale stazionava il direttore di gara, lanciava uno sputo contro il suddetto ufficiale di gara, colpendolo sulla divisa; - al 46° del II tempo, il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco l’allenatore del Rossano, Costantino Francesco Massimo, poiché, per contestare una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, entrava sul terreno di gioco e gli rivolgeva una frase irriguardosa; Ritenuta congrua ed adeguata la sanzione inflitta alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di un proprio sostenitore, appare, invece, conforme a giustizia ridurre al 14.01.2009 la squalifica irrogata all’allenatore Costantino Francesco Massimo, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascrittigli; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, - riduce la squalifica all’allenatore COSTANTINO Massimo fino al 14 GENNAIO 2009; conferma nel resto; Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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