COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 53 della società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 24.12.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo, Penalizzazione di UN punto in classifica, Inibizione Sig. GRECO Gaetano fino al 24.12.2013, squalifiche calciatori ELIA Andrea e FASANELLA Eugenio fino al 24.12.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 82 del 13 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 53 della società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 24.12.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA del campo, Penalizzazione di UN punto in classifica, Inibizione Sig. GRECO Gaetano fino al 24.12.2013, squalifiche calciatori ELIA Andrea e FASANELLA Eugenio fino al 24.12.2011). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA in via preliminare che, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro; che dal rapporto dell’arbitro della gara Lauropoli - Juve Rossano del 21.12.2008 risulta, in maniera chiara ed inequivoca, quanto segue: - al 38° del II tempo, il direttore di gara allontanava dal rettangolo di gioco il dirigente accompagnatore della Società Lauropoli, Greco Gaetano, resosi responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso, con tentativo di aggressione, nei confronti dell’ufficiale di gara medesimo; - al 39° del II tempo, il calciatore Elia Andrea del Lauropoli veniva espulso per aver protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro, spintonandolo; - al 40° del II tempo, il calciatore della medesima società, Fasanella Eugenio, veniva espulso per doppia ammonizione; - a fine gara, il dirigente accompagnatore Greco Gaetano, citato poc’anzi, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso e, dopo avergli stretto il collo con violenza, gli proferiva frasi offensive e minacciose, colpendolo con violenti schiaffi e calci che gli procuravano forti dolori; - nel frattempo, sopraggiungeva il calciatore Fasanella Eugenio, menzionato precedentemente , il quale “cercando di camuffarsi indossando un giubbotto nero con il cappuccio”, colpiva l’arbitro con violenti calci nelle gambe e con violenti pugni alla pancia ed al volto, minacciandolo; - contemporaneamente, il calciatore Elia Andrea, indicato anch’egli in precedenza, si avvicinava al direttore di gara, aggredendolo con violenti calci nelle gambe e con violenti pugni al viso che gli provocavano un forte dolore ed, inoltre, lo minacciava. Il direttore di gara precisa espressamente che la violenza nei suoi confronti è stata perpetrata contemporaneamente dai tre soggetti suindicati; - “successivamente sopraggiungeva sul posto il massaggiatore della Società Lauropoli, Battaglia Alfredo Angelo (che ricopre la carica di Presidente della società in questione), che faceva scudo col suo corpo per proteggere l’arbitro, riuscendo ad accompagnarlo nello spogliatoio: tuttavia, durante il tragitto, il direttore di gara veniva colpito nuovamente con pugni alla testa senza, tuttavia, riuscire ad individuare i responsabili; - giunto negli spogliatoi, l’arbitro accusava “un forte mal di testa, un forte male all’orecchio, capogiri e un forte senso di nausea” e, pertanto, veniva accompagnato al Pronto Soccorso del P.O. di Castrovillari, laddove gli veniva diagnosticata una “cefalea post traumatica” con prognosi di gg.3 (come da certificato in atti). A parere di questa Commissione è da considerarsi accertata sia la responsabilità della società reclamante (a titolo di responsabilità oggettiva) che del dirigente Greco Gaetano, tenuto conto che è stato proprio il dirigente accompagnatore a dare inizio agli atti di violenza nei confronti dell’arbitro, così come peraltro correttamente evidenziato dal Giudice suddetto nella propria decisione. Tuttavia, appare conforme a giustizia, revocare la penalizzazione di un punto in considerazione dell’intervento del massaggiatore, Sig. Battaglia (che ricopre la carica di Presidente), in difesa del direttore di gara; Per quanto concerne la posizione dei calciatori Elia e Fasanella, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica di entrambi fino al 24.06.2011. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - REVOCA il punto di penalizzazione inflitto alla società U.S. Lauropoli; - riduce la squalifica al calciatore FASANELLA Eugenio fino al 24 GIUGNO 2011; - riduce la squalifica al calciatore ELIA Andrea fino al 24 GIUGNO 2011; - conferma nel resto. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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