COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMMETRE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2008 gara EMMETRE – LAVEZZOLA del 23.11.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.EMMETRE
avverso perdita gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2008
gara EMMETRE – LAVEZZOLA del 23.11.2008
L’A.S.EMMETRE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
del G.S. che, nelle motivazioni del rigetto del reclamo a lui diretto dalla ricorrente, aveva dichiarato che “una svista è vizio
del tutto irrilevante nell’ottica della regolarità della gara”. Svista che sarebbe consistita nello “scambio di maglia fatto da
alcuni calciatori in distinta, senza che ne fosse data comunicazione alla terna arbitrale che, tuttavia, si rendeva conto di ciò
all’appello”, fatto questo smentito dalle precisazioni dell’arbitro nel proprio rapporto in cui dichiara che “la società
LAVEZZOLA ha modificato, dopo l’appello, i numeri delle maglie dei calciatori scritti di riserva, non facendo la
variazione sulle distinte” e ancora afferma di “essersi accorto di questo a fine gara”. Inoltre, non comprende l’altra
dichiarazione del G.S. che afferma come “sia certa la corrispondenza fra l’atleta impegnato e quello indicato in lista,
specie a seguito degli ulteriori accertamenti espletati dal G.S. presso l’ufficio tesseramenti circa la posizione dei calciatori”,
posizione di tesseramento che non è mai stata messa in dubbio dalla ricorrente. Contesta la vicenda, soprattutto perché
“potrebbe rappresentare un pericoloso precedente in quanto passa il principio che, dopo l’appello, si possano scambiare
(anche volutamente) le maglie degli atleti in panchina, ammesso che sia veramente capitato ciò. “Infine, come è possibile
affermare che quanto accaduto non ha influito sulla regolarità della gara se, appena effettuata la sostituzione del n. 11 (un
’90) con il n. 16(che per noi era e rimane un ’88, come dal rapporto dell’arbitro), dalla nostra panchina, che si è subito
accorta dell’anomala sostituzione, è partita immediatamente la raccomandazione di limitare l’agonismo per non rischiare
infortunio o ammonizioni?”. Chiede l’applicazione dell’art.17, comma 1, qualora dall’esame degli atti ufficiali e/o in seguito
ad ulteriori eventuali accertamenti emerga, da parte della società LAVEZZOLA, la violazione delle norme in materia di
utilizzo di giovani calciatori, o, in subordine, la ripetizione della gara.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ed il
supplemento, ha dichiarato in questa sede di essere assolutamente certo che all’uscita del calciatore LIVERANI
FRANCESCO (nato 1990) è subentrato il calc.PALESTRO VINCENZO (nato 1990);
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il
giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, posto che durante l’intero incontro non è venuto a mancare il
prescritto giovane nato dall’1.1.1990 in poi,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando il risultato acquisito sul campo : EMMETRE 0 –
LAVEZZOLA 1.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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