COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 85 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. NIBBIANO avverso squalifica per 3 giornate calc.STOPPINI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 24 del 10.12.2008 gara NIBBIANO – VALTIDONE del 7.12.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
85 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. NIBBIANO
avverso squalifica per 3 giornate calc.STOPPINI ROBERTO
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 24 del 10.12.2008
gara NIBBIANO – VALTIDONE del 7.12.2009
L’A.C.NIBBIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “non è vero che il
calc.STOPPINI rivolgeva all’arbitro una frase ingiuriosa. Codesta frase non era tale in quanto si trattava di una
esclamazione scurrile, comunque riferita ad un giocatore avversario e non al direttore di gara. L’arbitro ha interpretato
male l’episodio e decretato una inutile espulsione. A fine gara il calc.STOPPINI intendeva soltanto avere un educato
chiarimento con l’arbitro, senza minimamente agire con altre intenzioni, e soprattutto è doveroso rilevare che si è
trattato di un dopo gara tranquillissimo”. Chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che il
calc.STOPPINI, espulso per avergli rivolto una frase scurrile ed irrispettosa, al termine della gara, si frapponeva,
protestando, nel tragitto che l’arbitro doveva compiere per raggiungere lo spogliatoio, ostacolandone il passaggio,
venendo poi allontanato da dirigenti e compagni di squadra,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.STOPPINI ROBERTO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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