COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. SAN GOTTARDO (Seconda Categoria) in merito alla squalifica per quattro giornate effettive di gara decise a carico del proprio calciatore CAPPELLETTI Andrea (in c.u. 31 del 04.12.2008)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. SAN GOTTARDO (Seconda Categoria) in merito alla squalifica per quattro giornate effettive di gara decise a carico del proprio calciatore CAPPELLETTI Andrea (in c.u. 31 del 04.12.2008) Con tempestivo reclamo, la A.S.D. SAN GOTTARDO chiedeva la riduzione a due giornate, o in subordine a tre giornate della squalifica per quattro gare inferta al proprio tesserato CAPPELLETTI Andrea, con la motivazione “perché, nel mentre l’arbitro si accingeva ad espellere un suo compagno di squadra, gli si poneva davanti e, dopo aver afferrato con entrambe le mani le braccia del direttore di gara, lo strattonava più volte, per una decina di secondi, ma senza farlo indietreggiare e senza causargli alcun dolore né conseguenze fisiche; dopo essere stato espulso, il Cappelletti lasciava il terreno di gioco protestando, ma senza insultare il direttore di gara”. La reclamante afferma essere illogica la ricostruzione fattuale del Direttore di Gara perché lo stesso nega di essere stato oggetto di violenza. Infatti, secondo la reclamante, se fosse stato oggetto di uno strattonamento “prolungato” avrebbe percepito un dolore almeno lieve, oppure una spinta che lo avrebbe costretto ad indietreggiare. Considerata lealmente opportuna la espulsione del proprio calciatore, la reclamante ravvisa alla luce dell’art. 19/1 lett. e) C.G.S. che il fatto addebitato al proprio calciatore non riveste i connotati di “particolare violenza o particolare gravità” che giustificano una così pesante squalifica. La ricostruzione del Direttore di Gara, invero, è precisa e descrive che il CAPPELLETTI “mi impediva di espellere Scalettaris tenendomi con le sue braccia entrambe le mie braccia, con forza e strattonandomi per una decina di secondi nonostante gli avessi più volte ripetuto di lasciarmi”. La ricostruzione del fatto della reclamante coincide sostanzialmente con quella verbalizzata dal Direttore di Gara, per cui non è in discussione una violenza fisica diretta verso l’arbitro, intesa come “gesto volontario, intenzionalmente contro di lui diretto, idoneo a cagionargli un danno fisico”, ma non c’è illogicità nella verbalizzazione. Non c’è stata violenza, né una spinta che abbia costretto l’arbitro ad indietreggiare. Il fatto contestato al calciatore è di aver impedito al Direttore di Gara di agire liberamente per lunghi secondi, nonostante “più volte” questi abbia richiamato verbalmente il calciatore. La norma che sanziona la fattispecie va ricercata non tanto nell’art. 19/1 (che pure è stato rispettato dal G.S.T.) ma nel successivo comma 4, contemplando i punti a) e d), allorché si precisa che ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate commesse durante la gara, va inflitta come sanzione “minima” la squalifica: “a) per due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara… d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.” Il contemperamento che ha fatto il G.S.T. tra le due sanzioni “minime” (di due giornate per le ingiurie e di otto giornate per la violenza) è assolutamente equilibrato e si attaglia alla fattispecie concreta la quale, sia detto, costituisce in ogni caso un fatto grave, ben più grave di un’ingiuria, ma meno grave di una violenza all’arbitro. Non era dato al calciatore CAPPELLETTI (che non aveva alcun titolo già solo per conferire con il Direttore di Gara) di cercare di coartarne la volontà interponendosi fisicamente ed impedendogli l’esercizio delle sue funzioni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale FVG, rigetta il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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