COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della S.S.D. SACILESE CALCIO (Campionato Regionale Giovanissimi ) in merito alla squalifica per cinque gare inflitta a carico del proprio calciatore BARRO ALESSANDRO (in C.U. n° 34 del 12.12.2008)
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 08/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO della S.S.D. SACILESE CALCIO (Campionato Regionale Giovanissimi ) in merito alla squalifica per cinque gare inflitta a carico del proprio calciatore BARRO ALESSANDRO (in C.U. n° 34 del 12.12.2008)
Con reclamo tempestivamente proposto la S.S.D. SACILESE CALCIO chiedeva il “riesame” del provvedimento di squalifica dal G.S.T. inflitto al calciatore BARRO ALESSANDRO con la seguente motivazione: “Ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. a) C.G.S. … perché … espulso per doppia ammonizione si rivolgeva al capitano della squadra avversaria coprendolo di insulti accompagnati da gesti offensivi. Successivamente, ignorando l’invito dell’arbitro ad abbandonare il terreno di gioco, si dirigeva verso la panchina della propria squadra; ad un ulteriore richiamo del direttore di gara di uscire dal terreno di gioco, si avviava verso gli spogliatoi proferendo frasi blasfeme e insultandolo pesantemente; al fischio di fine gara, rientrava in campo e, seppur trattenuto dai suoi compagni di squadra, continuava a proferire frasi ingiuriose accompagnate da gesti ironici nei confronti sempre del direttore di gara”.
La S.S.D. SACILESE CALCIO adduce a sostegno del proprio reclamo, con il quale si prefigge di ottenere una riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, che la condotta di quest’ultimo sarebbe stata determinata “ da un momento particolare del giovane, o da una incomprensione col direttore di gara”.
Con lo stesso reclamo la Società interessata ha autorizzato inoltre, il prelievo dal proprio c/c dell’importo relativo alla tassa a tale scopo prevista.
Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG osserva quanto segue:
La sanzione inflitta dal G.S.T. al BARRO appare equa e meritevole di conferma laddove si consideri il complessivo comportamento tenuto dal tesserato il quale, espulso dal direttore di gara dopo essere stato due volte ammonito per proteste, ha tenuto dapprima una condotta gravemente antisportiva insultando il capitano della squadra avversaria e successivamente si è indirizzato in maniera oltraggiosa verso l’arbitro, opponendosi all’invito a lui rivolto ad “abbandonare il recinto di gioco” ed a chiudere il cancello di accesso al campo, bestemmiando, per poi, a fine gara, rientrare sul terreno di gioco, quando ancora tutti i giocatori si trovavano ancora sul campo, ed insultare nuovamente il direttore di gara con espressioni e gesti volgari che pacificamente integrano gli estremi di una condotta reiterata gravemente ingiuriosa ed irriguardosa. Condotta connotata inoltre da un tentativo di raggiungere l’arbitro che non si realizzava in quanto il BARRO veniva trattenuto da alcuni compagni di squadra mentre il suo allenatore si attivava per accompagnare il direttore di gara negli spogliatoi all’interno dei quali il giovane calciatore proseguiva nelle sue offese.
La semplicistica spiegazione offerta dalla società reclamante nel tentativo di giustificare in qualche modo il comportamento del suo calciatore non appare meritevole di alcun credito considerando che l’ostinazione e la pervicacia dimostrate dal BARRO evidenziano da un lato il rifiuto di accettare la decisione a suo carico presa dal direttore di gara, dall’altro la precisa volontà di vendicarsi verso quest’ultimo offendendolo con frasi e gesti irriverenti e scurrili protratti nel tempo anche dopo che l’incontro era terminato.
Diversamente, se cioè come vuol far credere la società reclamante la vicenda fosse stata effettivamente determinata da un “momento particolare del giovane” o da una “incomprensione” con l’arbitro, ben altra condotta sarebbe stato lecito attendersi dall’interessato il quale, una volta conclusa la gara (fra l’altro vittoriosa per la sua squadra) e stemperata la tensione agonistica, non avrebbe certamente esitato a discolparsi serenamente e pacatamente con il direttore di gara, cercando di spiegargli le eventuali ragioni della sua condotta, anziché continuare ad offenderlo con un atteggiamento a tal punto rancoroso e pieno di acredine da indurre alcuni suoi compagni di squadra a trattenerlo per impedirgli di realizzare il suo intento di avvicinare l’arbitro e peggiorare, pertanto, la sua situazione.
Ciò premesso la C.D.T. ritiene giusta la decisione presa dal G.S.T. nei confronti del BARRO per i fatti oltremodo riprovevoli di cui egli si è reso responsabile e che il collegio giudicante considera meritevoli del doveroso rigore osservato nel sanzionarli; non tanto come retribuzione punitiva a ciò che è stato commesso, quanto piuttosto in funzione delle finalità correttive ed educative che, a giudizio della C.D.T., devono contrassegnare i provvedimenti disciplinari riguardanti i calciatori del settore giovanile.
In tale contesto neppure la giovane età del calciatore è circostanza che possa esser presa in considerazione per mitigare la sanzione a lui inflitta: non foss’altro perché è proprio dai ragazzi più giovani che è lecito attendersi un comportamento leale ed educato. Tanto più se, come nel caso in esame, la condotta biasimevole (protrattasi a lungo senza alcuna giustificazione) non sia neppur ricollegabile all’andamento della gara e ad un particolare stato emotivo.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG, respinge il reclamo e dispone di incamerare la relativa tassa.
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