COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALETRIUM CITTA’ DEI CICLOPI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNETTI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 14 DELL’11.12.2008 (Gara: SANGIOVANNESE – ALETRIUM CITTA’ DEI CICLOPI del 6.12.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALETRIUM CITTA’ DEI CICLOPI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE GIOVANNETTI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 14 DELL’11.12.2008 (Gara: SANGIOVANNESE – ALETRIUM CITTA’ DEI CICLOPI del 6.12.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ALETRIUM CITTA’ DEI CICLOPI lamenta preliminarmente l’atteggiamento ostile ed offensivo tenuto dall’Arbitro nei confronti dei propri calciatori in più occasioni e che il GIOVANNETTI non avrebbe colpito il Direttore di gara dopo la sua espulsione, ma avrebbe solo alzato le mani al cielo in segno di stupore sfiorando il volto dell’Arbitro stesso. Convocata ritualmente, la Società non si è presentata dinanzi a questa Commissione Disciplinare. Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante, l’episodio in argomento risulta riportato diversamente in quanto l’arbitro referta di essere stato colpito volontariamente con la mano destra sulla parte sinistra del collo. Da quanto sopra evidenziato, appare evidente a questa Commissione la gravità del gesto che denota una particolare violenza, tanto che il Direttore di gara, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche normali, decideva di porre fine anticipatamente all’incontro. Ciò detto non appaiono, a parere di questo Organo Giudicante, nemmeno parzialmente assumibili le lagnanze avanzate dalla ricorrente, ritenendo la sanzione inflitta al GIOVANNETTI del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto nella circostanza dal calciatore in argomento. Conseguentemente DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando la squalifica del calciatore GIOVANNETTI MAURIZIO fino al 31.12.2011. La tassa reclamo si incamera.
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