COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASS. DIP. CORTE DEI CONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.10.2009 DEL DIRIGENTE ADRIANO ROTONDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DELL’11.12.2008 (Gara: CORTE DEI CONTI – OLIMPUS del 6.12.2008 – Campionato Allievi Roma C5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASS. DIP. CORTE DEI CONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.10.2009 DEL DIRIGENTE ADRIANO ROTONDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DELL’11.12.2008 (Gara: CORTE DEI CONTI – OLIMPUS del 6.12.2008 – Campionato Allievi Roma C5) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare integralmente quanto proposto nel ricorso presentato, ribadisce, pur ammettendo l’errore commesso dal proprio Dirigente ROTONDO di entrare sul terreno di giuoco senza l’autorizzazione dell’Arbitro, che lo stesso Dirigente non ha mai spintonato l’Arbitro né tantomeno gli ha mai rivolto ingiurie. Pone in evidenza la ricorrente che il ROTONDO, ravvisando il rischio di una lite tra calciatori delle due squadre, interveniva incautamente per dividere i ragazzi, dal che l’arbitro lo allontanava. Da una attento lettura degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare, si può ragionevolmente ricondurre il comportamento del ROTONDO ad una forma di accesa protesta espressa in occasione del suo allontanamento che egli riteneva ingiusto, in quanto il suo indebito ingresso nel recinto di giuoco era stato dettato per evitare e non per partecipare ad una lite con i ragazzi delle due squadre. Quindi il suo atteggiamento, seppur invasivo, non ha assunto alcun connotato di aggressività nei confronti dell’Arbitro. Considerate tutte le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione, possono ritenersi parzialmente assumibili e che pertanto la sanzione stessa può essere ricondotta entro limiti di minore entità. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi, riducendo la sanzione inflitta al Dirigente ROTONDO ADNREA dal 31.10.2009 al 30.4.2009. La tassa reclamo si restituisce.
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