COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE SALATINI FREDRIK DANIEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30SGS DEL 18.12.2008 (Gara: CEDIAL LIDO DEI PINI – PRO CALCIO ACILIA del 13.12.2008 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ACILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2009 A CARICO DEL CALCIATORE SALATINI FREDRIK DANIEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 30SGS DEL 18.12.2008 (Gara: CEDIAL LIDO DEI PINI – PRO CALCIO ACILIA del 13.12.2008 – Campionato Allievi Provinciali Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che la reclamante, nel richiedere le riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore, poneva in risalto l’assoluta involontarietà di quest’ultimo (calcio del pallone all’indirizzo dell’arbitro); che, infatti, detto gesto sarebbe stato dettato – a dire della Società – più che altro da un momento di nervosismo e di ira a causa della sesta marcatura subita dalla propria squadra e non, invece, da un preciso intento offensivo ai danni del Direttore di gara; che, pertanto, - sempre a detta della reclamante – la distanza in cui si trovava il giocatore rispetto a quella dell’arbitro (limite area – centrocampo) era tale da escludere qualsivoglia volontà di porre in essere un gesto violento nei confronti dell’arbitro stesso; che quanto precisato dalla reclamante consente, quindi, di addivenire ad una riduzione della sanzione irrogata. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo proposto e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del giocatore SALATINI FREDRIK DANIEL dal 31.5.2009 al 31.3.2009. La tassa reclamo va restituita.
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