COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MAURO VENTURI (ALMAS ROMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 18.12.2008 (GARA: ALMAS ROMA – PISONIANO del 14.12.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MAURO VENTURI (ALMAS ROMA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 DEL 18.12.2008 (GARA: ALMAS ROMA - PISONIANO del 14.12.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerata la fede privilegiata che il C.G.S. conferisce al referto arbitrale e pertanto deve ritenersi accertato, sebbene contestato dalla reclamante, il fatto. Tuttavia, si ritiene eccessiva la sanzione irrogata che può essere mitigata in quanto la condotta del calciatore VENTURI può essere letta alla stregua di un comportamento minaccioso più che una reale condotta violenta; Detto ciò questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ridurre la sanzione a carico del calciatore MAURO VENTURI da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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