COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 14 DELL’11.12.2008 (GARA: REAL VALLECORSA – LA LUCCA del 6.12.2008 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROSSI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 14 DELL’11.12.2008
(GARA: REAL VALLECORSA – LA LUCCA del 6.12.2008 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
tenuto conto che il comportamento del calciatore ROSSI DANIELE è stato correttamente sanzionato dal Giudice di prime cure in quanto lo stesso – da come si rileva senza alcun dubbio dall’esame del referto di gara – espulso per somma di ammonizioni, aveva assunto un atteggiamento di offesa e di disprezzo verso l’arbitro rivolgendogli ingiurie e gettando a terra platealmente la fascia di capitano;
considerato, quindi, che le doglianze della reclamante, in particolare la caduta accidentale della fascia, sono da disattendere;
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL VALLECORSA e, per tale effetto, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo viene incamerata.
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