COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 700,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (GARA: SORA CALCIO – PALESTRINA del 7.12.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SORA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 700,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (GARA: SORA CALCIO - PALESTRINA del 7.12.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni poste a sostegno del reclamo non possono essere assunte in quanto tendenti esclusivamente a minimizzare gli episodi i quali, a dire della ricorrente, avrebbero avuto come protagonista qualche singolo pseudo tifoso sfuggito al controllo. Considerato che la sanzione pecuniaria comminata dal primo Giudice può ritenersi ampiamente corretta in relazione agli avvenimenti rappresentati nel referto arbitrale; DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SORA CALCIO e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo viene incamerata.
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