COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ROMITO SIMONE (ATL. FIDENE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 DEL 30.12.2008 (Gara: FIDENE – ATLETICO FIDENE del 20.12.2008 – Campionato Allievi Prov. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ROMITO SIMONE (ATL. FIDENE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 DEL 30.12.2008 (Gara: FIDENE – ATLETICO FIDENE del 20.12.2008 – Campionato Allievi Prov. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni avanzate dal calciatore ROMITO SIMONE a discarico del proprio comportamento (presunto malore successivo alla sua espulsione) per offese all’arbitro, non possono essere assunte a sostegno di un riesame della sanzione inflittagli dal Giudice di prime cure, che appare del tutto congrua; DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore ROMITO SIMONE e quindi di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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