COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARNARA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 31-12-2008 IN MERITO ALLA GARA MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – ARNARA DEL 14-12-2008. CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE. RECLAMO DELLA SOCIETA’ VEROLI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 31-12-2008 IN MERITO ALLA GARA VEROLI – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO DEL 21-12-2008. CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARNARA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 31-12-2008 IN MERITO ALLA GARA MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – ARNARA DEL 14-12-2008. CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE. RECLAMO DELLA SOCIETA’ VEROLI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 31-12-2008 IN MERITO ALLA GARA VEROLI – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO DEL 21-12-2008. CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PROVINCIA DI FROSINONE. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e letti i reclami in epigrafe; lette le controdeduzioni della società Monte San Giovanni Campano e sentita la società come da richiesta; rilevato preliminarmente che i due reclami per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva vanno riuniti e trattati congiuntamente; osservato preliminarmente quanto segue. Il Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Frosinone respingeva i reclami prodotti dalle società Arnara e Veroli in merito alle gare in epigrafe che avevano eccepito la irregolare posizione del calciatore Tersigni Domenico partecipante alle gare con la società Monte san Giovanni Campano. Il Giudice motivava la sua decisione rilevando che il calciatore in questione risultava invece regolarmente tesserato con detta società alla data di disputa delle due gare. Reiterano la doglianza con analoghe motivazioni le due società reclamanti precisando che il calciatore Tersigni sarebbe stato tesserato all’inizio della corrente stagione sportiva con l’ASD Fiori isola del Liri che lo avrebbe posto in lista di svincolo solo nel mese di dicembre 2008. Il tesseramento esistente a favore della società Monte San Giovanni Campano dovrebbe essere ritenuto nullo ad ogni effetto. Reiterano quindi la richiesta di irrogazione a carico della società Monte San Giovanni Campano della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. La Commissione disciplinare ha quindi proceduto ad una attenta ed approfondita ricognizione della posizione di tesseramento del calciatore Tersigni da cui è emerso che effettivamente risulta richiesto l’11-10-2007 il tesseramento a favore della ASD Fiori Isola del Liri da Tersigni Domenico nato a Sora il 26-12-1965 e residente in Sora Via Molino 54. Tale calciatore risulta aver partecipato alle gare Ceccano – ASD Fiori del 13-10-2007 del campionato di calcio a 5 serie D e Fiori – IBFS Ca 5 Ferentino del 19-10-2007 dello stesso campionato. In entrambi le occasioni ha esibito per l’identificazione la patente auto FR5158540P rilasciata in un primo caso il 24-9-2004 e nell’altro caso il 24-9-94. Tale calciatore risulta posto in lista di svincolo con decorrenza 17-12-2008. Risulta poi che il 16-10-2008 la società Monte San Giovanni Campano ha richiesto il tesseramento del calciatore Tersigni Domenico nato a Sora il 27-12-1965 e residente in Sora frazione Carnello Via Molino 56. Di fronte all’evidente analogia dei dati anagrafici dei due tesserati che potevano far ritenere che, in effetti, si trattasse della stessa persona la Commissione ha acquisito il certificato di nascita del calciatore Tersigni tesserato con il Monte San Giovanni Campano, risultato effettivamente nato il 27-12-1965 e la patente di guida dello stesso, risultata essere la numero FR5158540P rilasciata il 24-9-2004. E’ risultato quindi evidente che il Tersigni abbia partecipato con tale documento di identità con la società Fiori Isola del Liri alle due gare della stagione 2007-2008 sopra ricordate. E’ quindi inequivocabilmente dimostrato che il Tersigni abbia effettivamente contratto i due tesseramenti nelle stagioni 2007 - 2008 e 2008-2009 e che il secondo tesseramento non sia stato rifiutato solo perché nel primo era stata indicato un giorno di nascita diverso. Ciò non toglie che il secondo tesseramento non potesse essere validamente contratto in quanto il calciatore era già tesserato con altra società e tale vincolo è stato sciolto solo il 1712-2008 con l’inoltro della lista di svincolo da parte della società Fiori Isola del Liri. Di tale circostanza, poi, era sicuramente consapevole il calciatore che ben sapeva di aver contratto tale tesseramento nella stagione scorsa e di aver disputato con la società Fiori Isola del Liri le due gare ricordate. Da questa complessa ricostruzione consegue che la posizione del calciatore Tersigni nelle due gare in questione non era regolare e quindi il reclamo delle due società va accolto. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo in epigrafe e di comminare alla società Monte San Giovanni Campano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 nelle gare Monte San Giovanni Campano – Arnara del 14-12-2008 e Veroli – Monte San Giovanni Campano del 21-12-2008. Le tasse reclamo vanno restituite.
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