COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20/11/2013 A CARICO DEI CALCIATORI MARIANI JACOPO E SPALLOTTA FRANCESCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 20/11/08 (Gara: Nuova Velletri – Lariano del 16/11/08 – Camp. JUN. PROV. ROMA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20/11/2013 A CARICO DEI CALCIATORI MARIANI JACOPO E SPALLOTTA FRANCESCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 20/11/08 (Gara: Nuova Velletri - Lariano del 16/11/08 - Camp. JUN. PROV. ROMA ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: La reclamante, dopo aver eccepito che, essendo molto più basso, il calciatore Mariani non avrebbe potuto colpire l'Arbitro alla fronte con una testata così violenta, e dopo aver inoltre rilevato che la spinta del calciatore Spallotta non aveva determinato alcuna conseguenza fisica a carico del Direttore di gara, tant'è che quest'ultimo aveva potuto portare a termine l'incontro regolarmente, ha lamentato la eccessività delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e ha pertanto invocato una riduzione delle stesse, anche in considerazione della giovane età dei giocatori. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 48° del secondo tempo, dopo la rete del Lariano, mentre annotava la segnatura sul taccuino, dirigendosi verso il centrocampo, aveva sentito delle urla di protesta e, giratosi, aveva visto il n. 1 del Velletri, Mariani Jacopo, venire di corsa verso di lui; giuntogli vicino, il giocatore lo aveva quindi colpito con una testata, che lo aveva raggiunto alla fronte, causandogli un forte dolore, nonché una fuoriuscita di sangue, come aveva potuto constatare toccandosi la fronte con la mano; nell'occasione, il giocatore, gli aveva anche rivolto pesanti insulti e minacce. Subito dopo l'espulsione del compagno, l'Arbitro era stato circondato da altri calciatori del Velletri, uno dei quali, Spallotta Francesco, gli aveva dato una forte spinta con le mani all'altezza dello stomaco, causandogli dolore e facendolo cadere a terra. Il Direttore di gara ha infine precisato che, dopo l'incontro, si era recato all'Ospedale di Genzano, dove gli era stato riscontrato un trauma contusivo escoriato al viso, con una prognosi di 10 giorni s.c., come da allegato referto del Pronto Soccorso. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano quindi comprovati sia il gesto di natura violenta compiuto dal calciatore Mariani, che ha causato all'Arbitro una ferita alla fronte, sia la violenta spinta che il calciatore Spallotta ha dato allo stesso Direttore di gara, facendolo cadere in terra e causandogli un forte dolore allo stomaco. Ribadita l'intollerabilità di tali comportamenti, le sanzioni, dovranno tuttavia essere graduate, sulla base delle singole responsabilità, stante la obiettiva differente gravità delle condotte poste in essere dai due giocatori. La sanzione inflitta al calciatore Spallotta dovrà quindi essere rivisitata, e rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili, mentre per quanto concerne il calciatore Mariani, che appare senz'altro meritevole della massima pena prevista dalle norme sportive per il grave gesto di violenza compiuto nei confronti dell'Arbitro, questa Commissione ritiene che, stante la giovanissima età del tesserato e la conseguente istintività e immaturità dei suoi comportamenti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo possa essere parzialmente ridotta, anche per favorire il percorso rieducativo del giocatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il ricorso e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore SPALLOTTA FRANCESCO dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2009 e la squalifica del calciatore MARIANI JACOPO dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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