COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FCD ALVITO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2010 A CARICO DEL CALCIATORE ALICANDRO DAVIDE, NONCHE’ AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E L’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. FCD ALVITO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 27/11/08 (Gara: Alvito – Fontechiari del 22/11/08 – Camp. JUN. PROV. FR.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 64 del 15/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' FCD ALVITO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2010 A CARICO DEL CALCIATORE ALICANDRO DAVIDE, NONCHE' AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E L'AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. FCD ALVITO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 27/11/08 (Gara: Alvito – Fontechiari del 22/11/08 - Camp. JUN. PROV. FR.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto quanto segue:  il lancio del sassolino, che ha colpito l'Arbitro sul fianco e che ha determinato l'espulsione e la successiva squalifica del calciatore Alicandro Davide, non è stato compiuto da quest'ultimo, bensì dal calciatore Pagliara Nazareno, come risulta comprovato dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal medesimo giocatore;  il sassolino non è stato lanciato con le mani, ma è stato calciato con il piede, in segno di stizza per un decisione arbitrale non condivisa;  la partita è stata sospesa per mancata visibilità e non già per il venir meno del numero minimo regolamentare di giocatori da parte della Soc. Alvito.  I sostenitori dell'Alvito non avrebbero potuto colpire l'Arbitro con sputi, in quanto la tribuna si trova ad una distanza di circa cinque metri dal terreno di gioco. Si è quindi chiesta la revoca delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo ed, in ogni caso una riduzione della squalifica inflitta al giocatore responsabile del lancio del sassolino. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 39° del secondo tempo, in una azione di ripartenza della squadra del Fontechiari, mentre seguiva di corsa detta azione, trovandosi sulla fascia laterale, aveva avvertito sul fianco sinistro un acuto dolore “come di un sassolino che mi avesse raggiunto”; voltatosi di scatto aveva visto vicino a lui il giocatore Alicandro Davide, che aveva ritenuto essere l'autore del lancio “in quanto era il giocatore a me più vicino”; l'Arbitro ha quindi confermato di non aver visto direttamente l'autore del gesto, in quanto era voltato. Ha inoltre dichiarato che, al termine dell'incontro, per raggiungere gli spogliatoi, aveva dovuto necessariamente passare accanto alla rete di recinzione, vicino alla quale si trovavano i sostenitori dell'Alvito, i quali gli avevano rivolto minacce e insulti, e gli avevano anche lanciato alcuni sputi, che lo avevano raggiunto al fianco sinistro, sulla divisa. Il Direttore di Gara ha infine precisato che l'incontro era stato sospeso, in quanto, dopo l'espulsione di tre compagni, altri giocatori dell'Alvito avevano spontaneamente abbandonato il terreno di gioco, facendo cosi venir meno il numero minimo regolamentare di giocatori; e ha confermato altresì che, in quel momento vi era visibilità adeguata per il proseguimento della gara. Alla luce delle precisazioni fornite dall'Arbitro, il quale ha dichiarato di non aver individuato “de visu “ l'autore del lancio del sassolino, e considerata inoltre la natura confessoria della dichiarazione resa dal calciatore Pagliara Nazzareno, andrà quindi attribuita a quest'ultimo e non già ad Alicandro Davide la responsabilità del gesto compiuto nei confronti dell'Arbitro. Quanto poi alla natura di tale gesto, sia stato esso compiuto con la mano o con il piede, sta di fatto che il piccolo sassolino ha colpito l'Arbitro sul fianco, provocandogli dolore, sicché, pur volendo attribuire al gesto un connotato di protesta, con esclusione di ogni intento di violenza, non v'è dubbio che il comportamento del giocatore dovrà essere sanzionato adeguatamente, ma sempre rapportando la pena alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Del tutto congrua deve invece considerarsi la sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo alla Soc. Alvito, per il comportamento dei propri sostenitori, i quali, al termine dell'incontro, hanno lanciato sputi contro l'Arbitro, attingendolo sulla divisa. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo della delegazione Provinciale di Frosinone per i provvedimenti del caso. di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l'ammenda di € 150,00 a carico della Soc. FCD ALVITO. La tassa di reclamo va restituita.
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