COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 92 – Reclamo della Soc. Albisole 1909 avverso la squalifica del calciatore Rubattino Stefano fino al 30.6.2008 ed avverso l’inibizione del dirigente Rubattino Paolo fino al 31.1.2009 – Gara Legino-Albisole del 31.5.2008 Torneo Cogno Giovanissimi. C.U. n.49 del 5.6.2008.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 92 - Reclamo della Soc. Albisole 1909 avverso la squalifica del calciatore Rubattino Stefano fino al 30.6.2008 ed avverso l’inibizione del dirigente Rubattino Paolo fino al 31.1.2009 - Gara Legino-Albisole del 31.5.2008 Torneo Cogno Giovanissimi. C.U. n.49 del 5.6.2008. Per aver provocato a fine gara un giocatore avversario col quale veniva alla mani Il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Rubattino Stefano la squalifica fino al 30 Giugno 2008; infliggeva inoltre al dirigente Rubattino Paolo l’inibizione fino al 31.1.2009 per aver spintonato a fine gara l’arbitro con la punta delle dita facendolo indietreggiare. Entrambe le sanzioni sono state appellate dalla soc. Albisole 1909, con reclamo ritualmente proposto. Sostiene il sodalizio reclamante, anche a voce per mezzo del proprio rappresentante, la non veridicità del rapporto arbitrale al quale oppone una propria versione dei fatti. La Commissione Disciplinare, riscontrata la perfetta corrispondenza delle motivazioni assunte dal primo giudice con quanto riferito dal direttore di gara, non può che respingere le doglianze della società, vista la nota prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte. Sotto il profilo equitativo ritiene che la squalifica del calciatore Rubattino Stefano, che peraltro si appalesa scarsamente affittiva vista la sosta estiva dell’attività ufficiale, debba essere confermata, mentre l’inibizione del dirigente Rubattino Paolo appare suscettibile di riduzione dal 31.1.2009 al 30.11.2008. In tal senso delibera. In quanto parzialmente accolto la tassa, addebitata in conto, va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it